Il decreto “Crescita” n. 34/2019, con l’art. 13-bis , inserito in sede di conversione in legge, reintroduce l’obbligo di denuncia fiscale all’Agenzia della Dogane per la vendita di alcolici negli esercizi pubblici, negli esercizi di intrattenimento pubblico, negli esercizi ricettivi e nei rifugi alpini, ricostituendo così la disciplina ante legge n. 124/2017 (Legge sulla Concorrenza), che ne aveva disposto l’eliminazione.
Esaminiamo quindi le novità intervenute in merito a tale adempimento e i soggetti che ne sono interessati.
Premessa:
L’art. 29 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico Accise) dispone che gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcol e di bevande alcoliche, assoggettati ad accisa, devono denunciarne l’esercizio all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane, competente per territorio. La denuncia in questione, riguarda anche gli esercizi di vendita ed i depositi di alcol denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri.
Tale adempimento era stato invece eliminato dalla legge sulla Concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n. 124) con riferimento alla vendita di alcolici negli esercizi pubblici, esercizi di intrattenimento pubblico, esercizi ricettivi e i rifugi alpini.
Con l’art. 13-bis, il decreto “Crescita” è ora intervenuto ripristinando l’obbligo anche per tali ambiti di attività.
LE NOVITÀ DEL DECRETO “CRESCITA”
Il D.L. n. 34/2019 , post conversione in legge, modifica l’art. 29 del TUA (D.Lgs. n. 504 del 1995), il quale, come visto sopra, obbliga gli esercenti di impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcol e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa all’obbligo di denuncia al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane.
In fatto, con le modifiche in esame si reintroduce l’obbligo di denuncia fiscale per gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, negli esercizi ricettivi e per i rifugi alpini.
Viene dunque ristabilito l’assetto normativo in essere prima della legge sulla Concorrenza.