DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035) (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)
Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni
della liberta’ di circolazione per ragioni sanitarie;
Tenuto conto che l’organizzazione mondiale della sanita’ ha
dichiarato la pandemia da COVID-19;
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del
carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento
dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione mondiale della
sanita’;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di emanare nuove
disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,
adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento
alla diffusione del predetto virus;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 24 marzo 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e
dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19
1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla
diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio
nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita’ di esso, possono essere
adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu’
misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati,
ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e
modificabili anche piu’ volte fino al 31 luglio 2020, termine dello
stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri
del 31 gennaio 2020, e con possibilita’ di modularne l’applicazione
in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico
del predetto virus.
2. Ai sensi e per le finalita’ di cui al comma 1, possono essere
adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita’ al
rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio
nazionale ovvero sulla totalita’ di esso, una o piu’ tra le seguenti
misure:
a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo
limitazioni alla possibilita’ di allontanarsi dalla propria
residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali
limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative,
da situazioni di necessita’ o urgenza, da motivi di salute o da altre
specifiche ragioni;
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco,
ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in
territori comunali, provinciali o regionali, nonche’ rispetto al
territorio nazionale;
d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai
soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di
malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di
fuori del territorio italiano;
e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o
dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perche’
risultate positive al virus;
f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in
luoghi pubblici o aperti al pubblico;
g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di
qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in
luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico,
sportivo, ricreativo e religioso;
h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione
dell’ingresso nei luoghi destinati al culto; i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo,discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghidi aggregazione; l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento
sociale e di ogni altra attivita’ convegnistica o congressuale, salva
la possibilita’ di svolgimento a distanza;
m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di
ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa
la possibilita’ di disporre la chiusura temporanea di palestre,
centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti
sportivi, anche se privati, nonche’ di disciplinare le modalita’ di
svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi
luoghi;
n) limitazione o sospensione delle attivita’ ludiche, ricreative,
sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico;
o) possibilita’ di disporre o di affidare alle competenti
autorita’ statali e regionali la limitazione, la riduzione, la
sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di
merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque
interne, anche non di linea, nonche’ di trasporto pubblico locale;
p) sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle
attivita’ didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonche’
delle istituzioni di formazione superiore, comprese le universita’ e
le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di
corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e
universita’ per anziani, nonche’ i corsi professionali e le attivita’
formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali
e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivita’ formative
o prove di esame, ferma la possibilita’ del loro svolgimento di
attivita’ in modalita’ a distanza;
q) sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di
scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche
comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all’estero;
r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico
o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di
cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche’
dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o
gratuito a tali istituti e luoghi;
s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici
delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attivita’
indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali prioritariamente
mediante il ricorso a modalita’ di lavoro agile;
t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e
selettive finalizzate all’assunzione di personale presso datori di
lavoro pubblici e privati, con possibilita’ di esclusione dei casi in
cui la valutazione dei candidati e’ effettuata esclusivamente su basi
curriculari ovvero con modalita’ a distanza, fatte salve l’adozione
degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla
legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti gia’
ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita’ di
svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici
incarichi;
u) limitazione o sospensione delle attivita’ commerciali di
vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare
la reperibilita’ dei generi agricoli, alimentari e di prima
necessita’ da espletare con modalita’ idonee ad evitare assembramenti
di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le
condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza
interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il
rischio di contagio;
v) limitazione o sospensione delle attivita’ di somministrazione
al pubblico di bevande e alimenti, nonche’ di consumo sul posto di
alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
z) limitazione o sospensione di altre attivita’ d’impresa o
professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche
funzioni, nonche’ di lavoro autonomo, con possibilita’ di esclusione
dei servizi di pubblica necessita’ previa assunzione di protocolli di
sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la
distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a
prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di
contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione
individuale;
aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione
di quelli necessari per assicurare la reperibilita’ dei generi
agricoli, alimentari e di prima necessita’;
bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei
pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e
accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);
cc) limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture
di ospitalita’ e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA),
hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per
anziani, autosufficienti e non, nonche’ agli istituti penitenziari ed
istituti penitenziari per minorenni;
dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei
confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a
rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione mondiale
della sanita’ o dal Ministro della salute;
ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto
al rischio epidemiologico;
ff) predisposizione di modalita’ di lavoro agile, anche in deroga
alla disciplina vigente;
gg) previsione che le attivita’ consentite si svolgano previa
assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a
evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le
condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il
rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessita’, laddove
non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione
di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti
di protezione individuale;
hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle
attivita’ economiche di cui al presente comma, con verifica caso per
caso affidata a autorita’ pubbliche specificamente individuate.
3. Per la durata dell’emergenza di cui al comma 1, puo’ essere
imposto lo svolgimento delle attivita’ non oggetto di sospensione in
conseguenza dell’applicazione di misure di cui al presente articolo,
ove cio’ sia assolutamente necessario per assicurarne l’effettivita’
e la pubblica utilita’, con provvedimento del prefetto assunto dopo
avere sentito, senza formalita’, le parti sociali interessate.