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In Italia diritti connessi portano alle case discografiche più soldi della vendita di C.d.

È la musica liquida, bellezza. Che piaccia o meno, ha cambiato le regole del gioco. Lo capisci dai numeri: nel 2018 in Italia per la prima volta i ricavi delle case discografiche da diritti connessi hanno superato quelli derivanti dalle vendite dei Cd. I primi, infatti, sono andati oltre quota 50,7 milioni, i secondi si sono attestati a 47,1 milioni. Lo rivelano i dati di bilancio di Scf, la collecting delle etichette italiane che gestisce le utilizzazioni di musica in radio e Tv nonché nei pubblici esercizi. I diritti ripartiti a soci e mandanti sono cresciuti del 4,17% sul 2017. Nell’anno appena concluso, Scf ha distribuito agli aventi diritto oltre 7,7 milioni per le utilizzazioni radio, Tv e web e 10 milioni per l’area public performance (pubblici esercizi e altre utilizzazioni). Alle società di collecting degli artisti interpreti ed esecutori sono stati ripartiti oltre 21,7 milioni di euro. Nel 2018 Scf ha complessivamente distribuito 52,2 milioni includendo anche copia privata. I diritti connessi rappresentano il 22,1% del totale del mercato musicale nel nostro Paese, secondo i dati Ifpi. Nel ranking internazionale, infatti, nel 2018 l’Italia si è collocata all’ottavo posto, occupando una quota del 2,2% dei ricavi globali. A uso dei profani, quando si parla di diritti legati alla musica abbiamo a che fare con due licenze, quella del diritto d’autore e quella dei diritti connessi. Sul primo fronte la collecting leader è l’ex monopolista Siae e i soggetti giuridici sono l’autore e l’editore. Sul secondo la collecting leader è Scf e i soggetti giuridici sono produttore discografico e artista.

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Siae, Soundreef Ltd e Lea: accordo raggiunto per la liberalizzazione del mercato

ROMA – A seguito dell’intervenuta liberalizzazione del mercato dell’intermediazione dei diritti d’autore Siae, Soundreef Ltd e Lea comunicano di aver raggiunto un accordo finalizzato a definire tutte le controversie in essere tra le parti e a prevenire l’insorgerne di ulteriori.

L’accordo mira, fermo restando il rapporto di concorrenza tra le parti, a garantire il buon funzionamento del mercato nell’interesse innanzitutto dei titolari dei diritti d’autore nonché degli utilizzatori.

Le Parti hanno convenuto su un insieme di principi quali: la definitiva intervenuta liberalizzazione del mercato sebbene nei limiti dettati dal Decreto legislativo 35/2017; Siae riconosce la legittimità di Lea a raccogliere diritti d’autore per conto di Soundreef ltd e i suoi iscritti diretti; Siae riconosce che gli utilizzatori di musica italiani dovranno perfezionare una licenza integrativa a quella di Siae anche con LEA (anche per conto di Soundreef ltd) ove l’utilizzatore suonasse repertorio di quest’ultima e che quindi il pagamento della licenza SIAE non è più esaustivo rispetto all’utilizzo di musica.

Inoltre la circostanza che ciascun ente di intermediazione dei diritti d’autore – sia esso costituito nella forma dell’organismo per la gestione indipendente dei diritti o dell’entità di gestione indipendente – amministrerà esclusivamente la quota parte dei diritti d’autore a esso affidato in gestione dal titolare dei diritti con esclusione, pertanto, dell’applicazione di qualsivoglia regola sulla comunione dei diritti sulla singola opera e a prescindere da qualsivoglia eventuale intesa tra editori e autori.

Nell’accordo è previsto anche il rilascio di licenze c.d. “blanket” è prassi del settore ed è necessario al suo corretto funzionamento anche nell’interesse degli autori. Siae, Soundreef Ltd e Lea si sono, inoltre, reciprocamente impegnati a concordare, entro i prossimi dieci giorni una serie di regole operative idonee a garantire che gli utilizzatori siano posti in condizione di perfezionare in maniera agevole tutti i contratti di licenza necessari all’utilizzazione dei diritti rappresentati dalle diverse società.

Soundreef Ltd, Lea e Siae a seguito dell’accordo raggiunto rinunceranno a tutte le cause pendenti. Entro il 30 giugno 2019, le Parti modificheranno i propri Statuti e/o Regolamenti e/o la propria modulistica allo scopo di recepire il contenuto dell’intervenuto accordo. Le tre parti auspicano che le intese raggiunte siano idonee a risolvere le problematiche sin qui registrate sul mercato e a garantire una serena, corretta e leale concorrenza in un settore nevralgico per lo sviluppo culturale e creativo del Paese

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RAVE PARTY DI LIVORNO – L’ENNESIMA VITTIMA DI COMPORTAMENTI A RISCHIO

Nella mia veste di Presidente dell’Associazione Nazionale di Categoria ASSOINTRATTENIMENTO, che raggruppa gli imprenditori del pubblico spettacolo aderente a Confindustria, esprimo le più sentite condoglianze e la nostra più completa vicinanza alla famiglia della ragazza che ha perso la vita dopo aver partecipato ad un rave party illegale organizzato nella città di Livorno.

Il nostro ordinamento giuridico si contraddistingue per la presenza di migliaia e migliaia di norme, tuttavia questa circostanza non esclude che spesso, in alcuni campi, la normativa vigente presenti ancora delle gravi lacune e delle oggettive carenze.

Questo, purtroppo, è il caso della disciplina in materia di pubblico spettacolo ed in questo caso gli avvenimenti hanno presentato un duro conto!

Come è noto, fonte primaria del nostro settore è il testo unico in materia di pubblica sicurezza (noto più frequentemente con l’acronimo T.U.L.P.S.) approvato con regio decreto n. 773 nell’ormai lontano 1931.

In buona sostanza, il citato testo unico stabilisce che per esercitare una qualsiasi attività di spettacolo o trattenimento in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico è necessario preventivamente munirsi dell’autorizzazione del questore (art. 68 T.UL.P.S.). Se poi l’attività di pubblico spettacolo ha carattere preponderante e sia svolta imprenditorialmente (ossia a scopo di lucro) l’autorizzazione amministrativa (licenza) comporta necessariamente la verifica dell’agibilità dei locali di cui all’art. 80 T.U.L.P.S..

In assenza di autorizzazioni, l’art. 666 del c.p. stabilisce che per i trasgressori sia prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,00 ad euro 1.549,00. Mentre nell’ipotesi in cui la licenza è stata negata, sospesa o revocata, tali sanzioni divengono da euro 413,00 ad euro 2.478,00.

Inoltre deve essere sempre disposta la cessazione dell’attività in caso di assenza di titolo autorizzatorio e, se l’attività di pubblico spettacolo è svolta in locali autorizzati per lo svolgimento di un’altra attività imprenditoriale, deve sempre essere disposta l’immediata cessazione dell’attività abusiva.

Appare chiaro che sia indispensabile una seria e profonda riflessione sull’attuale realtà dell’intrattenimento e del pubblico spettacolo nel nostro paese. Nonostante il dolore che determinati eventi creano nelle nostre comunità, non è possibile dimenticare che solo nelle discoteche, aziende private gestite da imprenditori corretti e responsabili che esercitano nel pieno rispetto della legge la propria attività avendo a mente non solo il divertimento e la socializzazione dei nostri ragazzi ma anche e soprattutto la loro sicurezza è possibile divertirsi in sicurezza. Ogni altra tipologia di organizzazione illegale di spettacoli comporta rischi incalcolabili.

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IMPORTANTE COMUNICATO AGLI ASSOCIATI

L’ennesimo evento drammatico che in questi giorni si è verificato presso la discoteca “La Lanterna” di Corinaldo in provincia di Ancona, impone una seria e profonda riflessione sulla realtà dell’intrattenimento e del pubblico spettacolo nel nostro paese.

In particolare si richiede a tutti gli associati di effettuare un controllo straordinario in relazione a tutti i sistemi di sicurezza ed ai presidi antincendio presenti nei Vostri locali.

Tale straordinaria verifica permetterà di analizzare lo stato dei fatti ed eventualmente procedere ad adeguamenti.

E’ importante ricordare che il perfetto funzionamento delle nostre aziende è indispensabile al regolare svolgimento delle manifestazioni organizzate.

Si ricorda inoltre che è necessario osservare tutte le prescrizioni impartite dalla Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo che sono elencate nelle autorizzazioni di Pubblica Sicurezza di cui siamo Titolari.

Certo di un vostro attento riscontro auguro buon lavoro.

Il Presidente

Luciano Zanchi

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ASSO INTRATTENIMENTO: LA VITA NON DEVE ESSERE MESSA A RISCHIO DURANTE MOMENTI DI DIVERTIMENTO: OCCORRE IL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E LA CREAZIONE DI UN ALBO PROFESSIONALE.

La sera di venerdì 7 dicembre nel locale La Lanterna Azzurra di Corinaldo in provincia di Ancona, che ospitava un concerto, sono morti 5 ragazzi e una donna, e si sono avute decine di feriti, a seguito di una calca causata da un allarme forse causato dall’uso improprio di spray urticante.

Prima di fare qualsiasi considerazione, devo esprimere un grande sentimento di sconforto e di dispiacere pensando a tutti quei giovani ragazzi e a quella madre che hanno perso la vita durante la notte del 7 dicembre. Unitamente a ciò non posso che mandare un forte abbraccio e le mie più sentite condoglianze alle famiglie coinvolte in questo incredibile accadimento.

Da quanto appare sulla stampa, il locale ospitava circa 1.400 persone anziché 469 quale capienza massima prevista dalla sala e 870 dal complesso di sale della discoteca. Questo sembra essere il principale dei problemi, assieme ad uscite di sicurezza e vie di fuga inadeguate, posto che, anche in presenza di un qualsiasi altro allarme (incendio, terremoto), comunque, l’eccesso di persone presenti non avrebbe consentito un’evacuazione sicura dai locali; si pone inoltre il problema dell’uso improprio dello spray urticante, utilizzato con fini di sciacallaggio. Lo spray rappresenta, però, anche una delle poche soluzioni di difesa per ragazze e donne in caso di aggressioni di malintenzionati. 

Stanti le gravi lacune e le oggettive carenze della vigente normativa in materia di Pubblici Spettacoli, caratterizzata si da una miriade di norme, ma sprovvista di una univoca disciplina che possa individuare e definire in modo chiaro i confini dell’attività di pubblico spettacolo ed i requisiti di professionalità richiesti agli imprenditori operanti in questo particolare settore, Assointrattenimento propone la creazione di un disciplina uniforme, efficace e di immediata applicazione, idonea a definire l’ambito dell’attività di pubblico spettacolo che, stante gli importanti interessi coinvolti, non può essere relegata all’improvvisazione ma richiede imprenditori qualificati che ben potrebbero essere riuniti e rappresentati in un apposito albo professionale nazionale.

Il Presidente Nazionale

Luciano Zanchi

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MONOPOLIO E SIAE : IL CORRETTIVO AL DIRITTO D’AUTORE RECEPISCE I RILIEVI DELL’ANTITRUST

Arriva via emendamento alla legge di bilancio il correttivo alle norme sul diritto d’autore che con il decreto fiscale hanno messo fine al monopolio di SIAE ma, a giudizio dell’antitrust, “solo parzialmente”. Una proposta di modifica alla manovra presentata dal Presidente della Commissione Affari costituzionali della camera Andrea Mazziotti di Celso, apre infatti la concorrenza non più solo agli organismi di gestione collettiva, ma anche alle “entità per la gestione indipendente” (come Soundreef), recependo così a pieno le indicazioni dell’Autorità garante.

(fonte “il sole 24 ore”)

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ANTITRUST BOCCIA IL GOVERNO SUL TEMA EQUO COMPENSO

Da notizie assunte da alcune testate giornalistiche l’Antitrust ha bocciato il Governo sul tema dell’equo compenso previsto nel decreto fiscale in quanto la reintroduzione di un sistema di minimi tariffari non risponde ai principi di proporzionalità concorrenziale e sarebbe in contrasto con il processo di liberalizzazione in quanto rischierebbe di mantenere di fatto il monopolio esistente, contrastando la piena apertura alla concorrenza.

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COMUNICATO PER GLI ASSOCIATI

Lo scorso 26 settembre 2017 ASSO INTRATTENIMENTO, unitamente ad altre Associazioni facenti parte del comparto FEDERTURISMO di CONFINDUSTRIA, ha partecipato ad un incontro promosso dal direttore generale della S.I.A.E. in merito al processo di attuazione del recepimento della direttiva 214/26/UE (direttiva Barnier ) mediante il Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, durante il quale è stata anticipata la disdetta di tutti gli accordi in essere.

Tale evento, data la complessità della materia ed il brevissimo tempo di preavviso dato alle associazioni di categoria, è stato immediatamente contestato dal presidente Luciano Zanchi, il quale, comunque dichiarando la piena disponibilità della categoria rappresentata ad un costruttivo dialogo, ha anche ipotizzato ogni possibile resistenza nelle opportune sedi per la migliore tutela degli iscritti.

Con successiva lettera prot. 698/217 lo stesso direttore generale S.I.A.E. Gaetano Blandini, a seguito e riferimento a quanto rappresentato nel corso del predetto incontro, ha comunicato che il vigente accordo SIAE/ASSOINTRATTENIMENTO del 6 agosto 2004 riguardante i criteri di determinazione del diritto d’autore per i trattenimenti danzanti, anche in conformità degli indirizzi espressi dal Consiglio di Gestione di S.I.A.E., “continuerà a produrre effetti, considerata la circostanza che ASSO INTRATTENIMENTO ha sottoscritto un adeguato accordo di garanzia collettiva in favore dei propri aderenti”.

Buon lavoro.

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LEGGE CONCORRENZA (L. 124 del 4 agosto 2017)

Dal 29 agosto 2017 è in vigore la Legge annuale per il mercato e la concorrenza (più semplicemente “legge concorrenza” L. 124 del 4 agosto 2017).

In molti casi l’efficacia delle norme introdotte dalla legge è subordinata all’approvazione dei decreti attuativi e regolamenti da parte di vari organi, per i quali è previsto un ulteriore termine di 90 giorni.

Sul versante del diritto d’autore, ci sono novità nella disciplina dei diritti connessi. Se prima il loro esercizio spettava al produttore fonografico e, sempre a questi, il compenso da ripartire con gli artisti (IMAIE) e gli editori, ora “ il compenso per ogni fonogramma utilizzato è riconosciuto distintamente al produttore e ad ogni artista interprete o esecutore.

L’esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono l’attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore.

In sostanza il rapporto tra artista e collecting ora può essere diretto e fare a meno della figura del produttore.

La legge sulla concorrenza aggiunge poi anche una postilla importante: il compenso per diritti connessi al diritto d’autore non è rinunciabile né cedibile.