A causa delle numerose richieste di chiarimenti in merito a quali comportamenti si debbano adottare a seguito della firma dei vari Accordi Provinciali, tenuto conto che è necessario favorire la diffusione della cultura della legalità nonché incrementare il livello di sicurezza all’interno ed in prossimità delle discoteche e dei locali di Pubblico Spettacolo in genere, illustriamo sinteticamente quali sono i punti fondanti generali:
1) GESTORI: Adozione di un “codice di condotta” da parte dei locali di Pubblico Spettacolo:
a) l’organizzazione e l’attuazione, con cadenza semestrale, di corsi di formazione indirizzati ai propri dipendenti in ordine alla normativa in materia di somministrazione di bevande alcoliche con particolare riguardo alle problematiche connesse all’abuso delle stesse ed alle cautele necessarie nei confronti dei soggetti minorenni;
b) la disponibilità a sotenere iniziative di prevenzione atte ad informare, educare e sensibilizzare in ordine alle probelmatiche sociali dell’abuso di alcool e di sostanze stupefacenti o psicotrope;
c) l’organizzazione di almeno una manifestazione nell’arco dell’anno diretta a promuovere forme genuine di divertimento e stili di vita sani;
d) l’individuazione, per ogni serata, di un responsabile della sicurezza che, nell’ipotesi dell’insorgenza di probelematiche di sicurezza o di ordine pubblico, abbia tempestivamente (entro qualche minuto dal manifestarsi dell’evento) ad avvertire e richiedere il pronto intervento delle forze dell’ordine;
e) l’affissione, all’ingresso del locale, di appositi cartelli, così come descritti nell’allegato dell’Accordo Quadro Provinciale di riferimento, che definiscano in modo inequivocabile la regolamentazione dell’accesso al locale;
f) l’obbligo per i gestori di affidare i controlli di sicurezza esclusivamente a personale formato ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno del 6 ottobre 2009; è possibile utilizzare anche personale non certificato per coadiuvare il personale di sicurezza nella misura del 30% purchè i soggetti impiegati abbiano gli stessi requisiti degli addetti iscritti nelle liste prefettizie.
g) l’obbligo di formare, almeno un dipendente, al “ primo soccorso sanitario”, mediante la frequentazione di un corso di primo intervento sanitario presso istituti certificati.
2) ISTITUZIONI: Adozione di un “protocollo” sottoscritto con le Prefetture territorialmente competenti che garantisca, ai soli locali che abbiano adottato ed applicato correttamente il “codice di comportamento”, le seguenti modalità di intervento da parte delle forze dell’ordine e delle pubbliche amministrazioni locali:
a) L’adozione di sistemi premiali, anche in riferimento all’utilizzo o meno dell’art. 100 del T.U.L.P.S. laddove i gestori abbiano tempestivamente informato le forze dell’ordine in merito a disordini o situazioni di illegalità verificatesi all’interno o all’esterno delle proprie discoteche derivanti da fatti agli stessi non ascrivibili;
b) Ritenere configurabile il “legittimo motivo” di cui all’art 187 del regolamento di esecuzione del TULPS, in modo che il gestore possa legittimamente denegare l’accesso od allontanare del locale avventori che non osservino o violino le regole di comportamento indicate nel regolamento per l’accesso affisso all’ingresso del locale;
c) l’intensificazione della presenza di agenti di pubblica sicurezza in divisa all’ingresso dei locali, con particolare riferimento agli orari di accesso della clientela ed agli orari di deflusso della stessa, affinchè sia effettivamente esplicata alla cittadinanza la nuova forma di fattiva collaborazione intervenuta tra gestori e istituzioni;
d) l’intensificazione delle attività di viglianza e di controllo da parte delle autorità competenti sull’organizzazione e l’esecuzione di trattenimenti danzanti e di spettacoli abusivi da parte di soggetti non autorizzati, mediante immediati interventi di controllo e di interruzione dei trattenimenti e degli spettacoli abusivi preventivamente segnalati dalle Associazioni Nazionali degli operatori del Pubblico Spettacolo.